AGEVOLAZIONE DISABILI ACQUISTO AUTO
DISABILI: AGEVOLAZIONI ACQUISTO VEICOLI
Per l’acquisto del veicolo da parte di un soggetto portatore di handicap (di cui alla Legge n. 104/1992), è prevista l’applicazione dell’IVA con aliquota ridotta del 4%, in luogo di quella ordinaria del 22%.
Possono usufruire di tale agevolazione:
Coloro che hanno un grave handicap (comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 104/1992), certificato con verbale dalla Commissione per l’accertamento dell’handicap presso l’Asl.
Persone colpite da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo a entrambi gli occhi con eventuale correzione (art. 2, 3 e 4 della legge n. 138/2001).
Per quanto riguarda i sordi, invece, occorre far riferimento alla legge n. 381 del 26 maggio 1970 (Circolare n. 3/E/2016), che all’art. 1, comma 2, considera sordo “il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva…”
Coloro che presentano ridotte o impedite capacità motorie ma che non risultano contemporaneamente “affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione”, Per essi il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo.
Sono oggetto di agevolazione:
Spesa acquisto autovetture (nuove o usate), aventi cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici (se con motore a benzina) o fino a 2.800 centimetri cubici (se con motore diesel);
Spesa acquisto contestuale di optional;
Spesa acquisto di prestazioni di adattamento di veicoli non adattati, già posseduti dal disabile (e anche se superiori ai citati limiti di cilindrata);
Spese relative a cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l’adattamento;
Costi per riparazione degli adattamenti e l’acquisto deve essere effettuato direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli è fiscalmente a carico
L’Iva del 4% per l’acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di 4 anni (decorrenti dalla data di acquisto). È possibile riottenere il beneficio, per acquisti entro il quadriennio, solo ed esclusivamente se il primo veicolo beneficiato è stato cancellato dal PRA, perché destinato alla demolizione (Circolare n. 19/E/2012); oppure è stato rubato e non ritrovato (in questo caso, il disabile deve esibire al concessionario la denuncia di furto del veicolo e la registrazione della “perdita di possesso” effettuata dal PRA –
Se il veicolo è ceduto prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, va versata la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni (22%) e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse (4%), tranne nel caso in cui il disabile, in seguito a mutate necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.
Tuttavia, se a cedere il veicolo è l’erede, non si decade dall’agevolazione.
Per l’acquisto dei veicoli, oltre all’IVA agevolata, sono concesse le seguenti ulteriori agevolazioni fiscali:
- la detrazione dall’Irpef del 19% del costo del veicolo
- l’esenzione dal pagamento del bollo auto e dell’imposta di trascrizione.