Legge di Stabilità 2016, estromissione agevolata degli immobili
Estromissione Agevolata degli immobili
In cambio di un’imposta sostitutiva, nella misura dell’8 per cento, il disegno di legge di Stabilità 2016 consente all’imprenditore individuale di estromettere dal patrimonio dell’azienda determinati beni immobili. L’estromissione può essere giustificata con una convenienza sul piano della pretesa impositiva, ma rappresenta anche un’opportunità per agevolare la soluzione di problemi del tutto estranei alle correlazioni tributarie. Nella valutazione delle convenienze, infatti, possono avere significato anche ragioni che attengono ai rapporti patrimoniali che si ritiene utile adottare nell’ambito del proprio nucleo familiare.
La legge di Stabilità per il 2016 ha impattato in Senato con un voto di fiducia. I Senatori hanno dovuto vedersela con il rituale maxi-emendamento. Uno strumento anomalo (ma, da qualche anno assai ricorrente) attraverso il quale la procedura di approvazione di una legge impatta in una disorganizzata esposizione delle singole disposizioni prive, peraltro, di una suddivisione della materia, in ragione dell’argomento trattato.
Un solo articolo composto da centinaia di commi, ognuno dei quali, senza indicazioni di sorta, ci fa sapere come dobbiamo vedercela nel leggere e capire le cose scritte e stampate nella Gazzetta ufficiale.
La nostra attenzione, oggi, la circoscriviamo alle situazioni che consentono di “sistemare” (volontariamente) un po’ di cose, in cambio di una imposta sostitutiva di determinate imposte normalmente destinataria della pretesa tributaria.
Come dire, e per evidenti ragioni di “cassa”, si lascia l’iniziativa al contribuente di pagare subito qualcosa per neutralizzare domani un’eventuale e più “collaudata” maggiore pretesa.
E, così, si propongono “offerte speciali” utilizzando lo strumento di un’imposta sostitutiva.
Nello spazio che pensiamo di considerare, l’attenzione può fermarsi alla disposizione che consente all’imprenditore individuale di estromettere dal patrimonio aziendale determinati beni immobili.
Il testo normativo (se rimarrà così come approvato dal Senato) dispone che l’imprenditore individuale che possiede beni (diciamo solo quelli strumentali rispetto all’attività svolta) può – entro il 31 maggio prossimo – optare per l’esclusione dei beni stessi dal patrimonio nell’impresa mediante il pagamento di una imposta sostitutiva fissata nella misura dell’8 per cento.
La lettura del testo normativo, specifica che tale percentuale si applica sulla differenza tra il valore normale di tali beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto.
L’imposta – secondo le indicazioni espresse nella formula della legge – sostituisce l’imposta sul reddito delle persone fisiche (quindi un’imposta progressiva superiore nell’ammontare a quella “sostitutiva”) e l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
Quanto basta per convincersi che la comparazione tra le due entità (imposta sostitutiva e imposte sostituite) può essere determinante nella scelta di estromettere dalla sfera imprenditoriale gli immobili di cui ci stiamo occupando.
Detto questo, chiunque fosse interessato all’estromissione (agevolata) altro non ha da fare che individuare dove stanno le convenienze dell’operazione.
Diciamo che l’estromissione significa, in primo luogo, chiudere alla radice ogni discorso sulla (eventuale) tassazione della plusvalenza che potrebbe derivare dalla cessione del bene a terzi ed eliminando, comunque e “ per sempre “, l’incidenza dell’immobile dalla pretesa dell’IRAP.
L’estromissione, però, vuol dire anche perdere ogni possibilità di dedurre dal reddito d’impresa le quote di ammortamento (altrimenti consentite) e le spese inerenti all’attività svolta dall’impresa (quali, ad esempio, le spese di manutenzione o di riparazione) e le detrazioni dell’IVA assolta sui costi e sulle spere riferibili all’immobile.
Un paio di considerazioni, tanto per favorire utili riflessioni, ci stanno.
In definitiva, l’estromissione può incidere – rendere meno gravosa la pretesa.
Nella ipotesi in cui si abbia in programma l’eventuale trasferimento a terzi dell’azienda preventivamente “spogliata” del fattore immobiliare, l’estromissione non è un discorso di poco peso.
E, da ultimo, non è “cestinabile” il discorso della estromissione (che, perciò, può assumere significati apprezzabili) se entrano in ballo ragioni estranee ai vantaggi fiscali. Nella valutazione delle convenienze, infatti, possono avere significato anche ragioni che attengono ai rapporti patrimoniali che si ritiene utile adottare nell’ambito del proprio nucleo familiare.
Lasciamo tutto in evidenza e teniamo d’occhio l’iter parlamentare, nella consapevolezza che la disciplina ora proposta ha, negli ultimi decenni, avuto più di una rappresentazione.